Azione in corso...

Decreto Sostegni: le novità

Gentili Clienti,

è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l’atteso “Decreto Sostegni”. Le novità più rilevanti sia in materia fiscale che del lavoro sono:

 

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta basta che abbiano attivato la partita IVA prima  dell’entrata in vigore del decreto e non abbiano cessato l’attività dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi

successivi all’attivazione), così determinata:

- 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro,

- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,

- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,

- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,

- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio

dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).

 

 

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione

Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati

all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

 

Annullati i ruoli 2000-2021 sino a 5.000 euro

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

 

CIG in deroga per tutto il 2021 senza contributo addizionale

Il decreto stabilisce la proroga per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale COVID-19 fino al prossimo giugno 2021: per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile presentare domanda di concessione del trattamento CIGO (cassa integrazione ordinaria) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga il nuovo decreto ne concede la fruizione per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per tutti i trattamenti appena citati non si prevede l’applicazione di alcun contributo addizionale.

I lavoratori interessati sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

 

Nuove proroghe per il divieto di licenziamento

Il decreto Sostegni ha ulteriormente posticipato la scadenza del divieto di procedere con licenziamenti per motivi economici.

Una prima proroga generalizzata è stabilita fino al 30 giugno 2021 e vale per tutte le categorie di datori di lavoro che fino a quella data non potranno avviare nuove procedure di licenziamento collettivo e non potranno recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Restano sospesi fino alla fine di giugno le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020. Questa proroga è l’unica che si applica ai datori di lavoro dell’industria e dell’edilizia che possono fruire della cassa integrazione ordinaria (CIGO).

La seconda proroga, riguarda invece solo i datori di lavoro che, non avendo a disposizione la CIGO, possono fruire degli altri ammortizzatori sociali previsti per fare fronte all’emergenza sanitaria e quindi dei trattamenti di assegno ordinario e di casa integrazione in deroga. Per questi datori di lavoro è previsto che il divieto perduri fino al 31 ottobre 2021 e correlativamente è loro concessa una maggior durata dei trattamenti di integrazione salariale per COVID-19. Questo secondo periodo di divieto, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è previsto per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 e per l’intero periodo di fruizione.

 

Definizione avvisi bonari non spediti

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali.

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30%.

Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

 

Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche

il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.

Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.202.

 

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.

Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma.

È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Dott. Giovanni Crozzolin STUDIO COMMERCIALISTICO - REVISIONE DEI CONTI - CONSULENZA DEL LAVORO

P.zza Mauro Sordi 2/7 - 31027 SPRESIANO (TV)
C.F. CRZGNN63E25I927S - P.IVA 03197190261
TEL 0422-881823 - FAX 0422-888295
EMAIL mail@studiocrozzolin.it