Gentili clienti,
con la presente circolare vi riepiloghiamo le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni che sono entrate in vigore in data 01.01.2021 con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2021.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero/ristrutturazioni del patrimonio edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili”. A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’01.01.2020.
Dall’01.01.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2021.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità
Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% si segnalano:
Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).
È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110%.
Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Proroga del c.d. “bonus facciate”
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”) è prorogata sino al 31.12.2021.
Proroga del c.d. “bonus verde”
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde”.
La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:
Bonus idrico
Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Possono beneficiare dell’agevolazione:
Il credito spetta per le spese:
Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta. Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
Il credito d’imposta:
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale
Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.
Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.
Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.
Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto
Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.
La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente.
Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19
È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:
Termini di registrazione delle fatture attive
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).
Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). A decorrere dalle operazioni effettuate dall’01.01.2022:
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B
Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS.
Tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.
La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 04.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.
Viene differita di 6 mesi, dall’01.01.2021 all’01.07.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.
In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.
Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.
Lotteria degli scontrini e cashback
Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe prevedere la proroga dell’avvio della lotteria.
Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
“Canone unico” - Soggetti passivi
Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:
I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:
Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime
L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi. L’ulteriore detrazione:
L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:
I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.
Spese veterinarie - Limite di spesa
Dall’01.01.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie.
Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:
Riallineamento dei valori dell’avviamento
Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’01.01.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.06.2021:
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
Tassazione dei ristorni destinati ad aumento di capitale e poi distribuiti ai soci
Con riferimento alle società cooperative, i ristorni destinati ad aumento del capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
I medesimi sono imponibili al momento della loro attribuzione ai soci e in questo caso tali somme sono assimilate alla distribuzione dei dividendi.
Viene ridotta la ritenuta a titolo di imposta dal 26% al 12,50% sui ristorni percepiti dai soci della cooperativa che in precedenza erano stati portati a capitale.
Per espressa previsione normativa, la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini delle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
La cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto dell’attribuzione dei ristorni a capitale.
Tale facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali
È stata prevista la riduzione al 50% dell’imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono attività in determinati settori di interesse generale (famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza, ecc.). Questa novità normativa si applica ai dividendi percepiti dall’esercizio in corso all’01.01.2021 (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare).
Il regime di esclusione per il 50% dal reddito dell’ente non commerciale che viene introdotto dalla legge di bilancio 2021 non si applica agli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Gli enti non commerciali che beneficiano dell’esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti:
Le fondazioni bancarie destinano l’IRES non dovuta in applicazione della disposizione in argomento sempre al finanziamento delle medesime attività di interesse generale indicate, accantonandola, fino all’erogazione, in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.
Incentivo alle aggregazioni aziendali
Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’01.01.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Il credito d’imposta è utilizzabile:
Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:
Credito d’imposta per le edicole
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le edicole.
Credito d’imposta per cuochi professionisti
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’01.01.2021 e il 30.06.2021.
Il credito d’imposta:
Credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari
Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali
Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.
Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:
Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici
Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi.
Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi
Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
Sono sospesi i termini relativi:
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF
È prorogata anche per il 2021 l’agevolazione prevista per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti
La legge di bilancio 2021:
Bonus TV
Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Kit digitalizzazione
Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate condizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.
Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare per famiglie con un valore ISEE non superiore a 20.000 annui.
Voucher per occhiali da vista
Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive
Imposta di registro per acquisto di terreni
Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in presenza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%).
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi
In tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”.
Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati istituita presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.04.2021
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo viene esteso:
Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 dicembre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).
Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.
Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.
Il contributo:
Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Contributo per acquisto e rottamazione moto - Rifinanziamento
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo che aveva originariamente previsto tale contributo.
Buono mobilità/monopattini - Rifinanziamento
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 04.05.2020 al 02.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi.
Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.
Modifiche all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:
Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”)
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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