Gentili clienti, Vi vogliamo informare di un’importante novità su cui porre particolare attenzione.
Le operazioni eseguite da soggetti passivi italiani con soggetti UE o extra UE, possono comportare obblighi IVA a carico del soggetto italiano, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SDI).
Adempimenti per le operazioni ue ed extra-ue
Occorre, pertanto, evidenziare che a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, bisognerà procedere ai seguenti adempimenti:
- nel caso di operazione di acquisto da un fornitore soggetto UE/estero (non stabilito o identificato nel territorio italiano), si tratterà di operazione che comporterà l’emissione - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo straniero - di un’autofattura elettronica avente “codice tipo documento”:
- TD17 integrazione/autofattura per l’acquisto di servizio UE/estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano - art.17 c.2 DPR 633/72);
- TD18 integrazione per l’acquisto di beni intracomunitario (art.46 c. 1 DL 331/93);
- TD19 integrazione/autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano - art.17 c.2 DRP 633/72);
In tali casi, inoltre, i seguenti campi andranno così valorizzati:
- “Cedente/prestatore” con i dati del fornitore;
- “Cessionario/committente” con i dati del soggetto passivo italiano che integra la fattura (di beni), o emette autofattura (per servizi);
- “Numero documento” rappresenta il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua);
- “Data documento” rappresenta la data (o il mese) di ricezione della fattura del fornitore di beni, o di effettuazione dei servizi, da cui decorre il termine di integrazione/autofatturazione;
- “Descrizione” conterrà gli estremi della fattura estera e la data di emissione del documento UE/estero;
- “imponibile” corrisponde all’importo indicato nella fattura UE/estera, a cui andrà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa italiana per il bene/servizio, oppure, nel caso non fosse assoggettato ad imposta, occorrerà indicare uno dei seguenti codici:
- N1 nel caso di esclusione art.15;
- N3.4 nel caso di non imponibilità;
- N3.5 se trattasi di operazione non imponibile per utilizzo plafond;
- N3.6 se trattasi di acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA (art.50bis c.4 lett.c) DL 331/93);
- N4 nel caso di esenzione.
- nel caso di operazione di vendita nei confronti di soggetto UE/estero (non stabilito o identificato nel territorio italiano), vige l’obbligo di fatturazione elettronica (da emettere con i dati identificativi disponibili del soggetto UE/estero e quale codice destinatario: XXXXXXX), entro gli ordinari termini di fatturazione, cioè:
- entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, con “codice tipo documento” TD01 ove si tratti di fattura immediata (oppure TD26 se trattasi di cessione di un bene strumentale ex art.36 DPR 633/72);
- entro il giorno 15 del mese successivo ove si tratti di fattura differita, nel qual caso avente “codice tipo documento” T24, in quanto risulterà essere stato in precedenza emesso un DDT od altro documento equipollente (art.21 c.4 lett. A) DPR 633/72);