Gentili clienti, eccoci al rientro dalle festività natalizie e alla ripresa dell’anno assieme.
Vi vogliamo informare di due importanti novità su cui porre particolare attenzione.
Stiamo parlando della comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali e della limitazione all’utilizzo del contante. Vediamo meglio di cosa si tratta:
PRESTAZIONI OCCASIONALI SOGGETTE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA
A partire dal 21 dicembre è stato introdotto l’obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali.
Quindi, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per il territorio al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare norme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Ricordiamo che le prestazioni occasionali rispettano i seguenti caratteri essenziali:
- prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- assenza di vincolo di subordinazione;
- occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa);
- corresponsione di un corrispettivo.
Più di prima, con questo ulteriore adempimento, è bene che, prima di intraprendere ciascuna prestazione occasionale venga valutato bene il caso e, preventivamente regolamentato e formalizzato con accordo scritto tra le parti.
L’omissione della comunicazione preventiva comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
LIMITE PER L’UTILIZZO DEL CONTANTE A 1.000 EURO
Un’altra novità importante da tenere sotto controllo è la riduzione del limite per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, che dal 1° gennaio 2022 è fissato nella misura di 1.000 euro per singola transazione. La norma ha l’obiettivo esplicito di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività terroristiche.
Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge come lecita.
Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.
I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Dott. Giovanni Crozzolin STUDIO COMMERCIALISTICO - REVISIONE DEI CONTI - CONSULENZA DEL LAVORO
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